CRISTINA ROSSELLO: RELAZIONE DI BILANCIO 2023

Ecco la mia relazione al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e al bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025 limitatamente alle parti di competenza delle politiche europee). Ho cercato di attenermi al profilo tecnico per consentire a tutti di seguire i lavori e il dibattito d’Aula. Spero di esserci riuscita.  Cristina Rossello

 

Il provvedimento, nel suo complesso, appare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica illustrati al Parlamento nella Nota di aggiornamento al DEF 2022, versione rivista e integrata (Nadef 2022) e comunicati in sede europea mediante il Documento programmatico di bilancio 2023-2025 aggiornato.La manovra di bilancio costituisce il principale strumento con cui, dati i valori tendenziali dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, si persegue il raggiungimento degli obiettivi programmatici dello stesso saldo.
Obiettivi : sostenere le famiglie e le imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione, assicurando al tempo stesso il profilo di sostenibilità della finanza pubblica richiesto dalle regole europee.
I principali interventi introdotti, soffermandomi maggiormente sulle norme di maggiore interesse per la mia Commissione (quella delle Politiche Europee), in primo luogo attengono gli interventi di sostegno temporaneo in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (Titolo II, articoli da 2 a 11), che assorbono un ammontare complessivo di risorse pari a circa 19 miliardi, il cui utilizzo si concentra in massima parte nel primo trimestre del 2023. In proposito ricordo che il Governo ha preannunciato che valuterà in seguito, sulla base dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici, l’opportunità di eventuali ulteriori interventi, che andranno finanziati prioritariamente con l’utilizzo di maggior gettito incassato in eccedenza rispetto alle previsioni iscritte negli andamenti di finanza pubblica.
In tale ambito, segnalo come di particolare interesse per la Commissione:
• l’articolo 2, che riconosce anche per il primo trimestre 2023 contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
• l’articolo 4 che assoggetta all’aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023;
• l’articolo 6, che prevede la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri, anche al fine di dare attuazione all’obiettivo M1C2-7 del PNRR;
• l’articolo 9 che dà attuazione al Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia: tale regolamento ha infatti previsto un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, limite che viene esteso fino al 30 giugno 2023, con riversamento al bilancio dello Stato delle entrate eccedenti; l’articolo 10 che, in attuazione del Regolamento UE 2022/1854, prevede una riduzione dei consumi di energia elettrica, istituendo un servizio di riduzione dei consumi affidato da Terna su base concorsuale.

Per quanto riguarda gli altri interventi in materia di entrate, viene estesa l’applicazione del regime forfetario per i lavoratori autonomi e le partite Iva e introdotta per il 2024 la flat tax per i redditi incrementali.
Sono poi previste disposizioni di “tregua fiscale” in favore dei cittadini e delle imprese. In tale ambito, segnalo come di particolare interesse per la Commissione le varie disposizioni – articolo 42, comma 8, e articolo 43, comma 5, articolo 44, comma 6), articolo 46, comma 5, articolo 47, comma 16, lettere a) e b) – che escludono dalla possibilità di definizione agevolata le controversie concernenti le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Sempre in tema di entrate, segnalo inoltre, come di particolare interesse per la Commissione, l’articolo 16, che prevede il differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 della decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive della plastic tax e della sugar tax.
Segnalo inoltre, nell’ambito delle misure fiscali, la riduzione del l’Iva dal 10% al 5% per i prodotti destinati alla prima infanzia e per gli assorbenti femminili, misura quest’ultima (articolo 17) di particolare interesse per la Commissione, essendo l’IVA un tributo soggetto a regolamentazione europea.
Tra le misure di copertura sul lato delle entrate segnalo come di interesse per la Commissione l’articolo 28 che prevede la rideterminazione del contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico, da cui è atteso un maggior gettito pari a 2,6 miliardi per il 2023. Ricordo in proposito che l’articolo 14 del regolamento (UE) 2022/1854 prevede che gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione siano soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti entro il 31 dicembre 2022. La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio precisa che il contributo di solidarietà temporaneo in esame costituisce appunto, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854.
Tra le misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie ricordo la parziale detassazione delle mance e dei premi di produttività riconosciuti ai dipendenti e la proroga e il rafforzamento della riduzione del cuneo fiscale prevista dall’articolo 57. Segnalo in proposito, come di particolare interesse per la Commissione, l’articolo 57 il comma 6, che subordina l’efficacia delle agevolazioni contributive all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Al fine di sostenere i redditi dei dipendenti pubblici, tenuto conto dell’attuale fase congiunturale e delle risorse disponibili, è previsto uno stanziamento pari a 1 miliardo di euro per l’erogazione, nell’anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum riassorbibile destinato ai suddetti dipendenti che si aggiunge all’indennità di vacanza contrattuale già in erogazione. Tale emolumento accessorio corrisponde a circa 3 volte l’indennità di vacanza contrattuale.
In favore dei giovani è previsto il finanziamento del fondo per il diritto allo studio degli studenti universitari capaci e meritevoli (250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025); la proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e delle agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato. Sono inoltre previste misure in materia di istruzione connesse a obiettivi del PNRR, quali la promozione delle competenze STEM (articolo 98) e la riorganizzazione del sistema scolastico secondo quanto previsto nel PNRR (articolo 99).
In materia di politiche sociali si prevede il rafforzamento dell’assegno unico universale, sia per le famiglie più numerose che per tutti i figli fino ad un anno di età.
È prevista inoltre la ridefinizione degli strumenti di intervento a sostegno delle situazioni di povertà, correggendo già dall’anno in corso alcuni aspetti del reddito di cittadinanza, per limitarne la fruizione e incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari. I conseguenti risparmi di spesa sono in larga parte destinati ad un apposito fondo volto a finanziare la riforma complessiva degli interventi per il contrasto alla povertà e il sostegno all’inclusione.
In questo ambito merita di essere menzionato l’articolo 63 che prevede il finanziamento di 15 milioni di euro annui del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
Per le competenze di questa Commissione è di interesse anche l’articolo 66 sui congedi parentali che – per le sole lavoratrici madri, non anche per i padri, del pubblico e del privato – prevede un mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento del loro stipendio, esattamente come i cinque mesi del congedo di maternità. Il congedo parentale, cioè l’astensione facoltativa dal lavoro che le lavoratrici e anche i lavoratori possono utilizzare nei primi dodici anni di vita del figlio, è, infatti, normalmente retribuito con un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Con la riforma apportata dal decreto legislativo n. 105 del 2022, di recepimento della direttiva UE 2019/1158, i mesi retribuiti al 30 per cento sono stati estesi a nove: tre mesi non trasferibili, per ciascun genitore, e altri tre mesi a disposizione, alternativamente, della madre o del padre.
La norma di cui al disegno di legge in esame si applicherà a partire dalle neomamme e fino ai sei anni di vita del figlio non potranno fruirne, dunque, le madri lavoratrici che hanno già figli sotto i sei anni, ma solo quelle che termineranno il congedo di maternità (cioé l’astensione obbligatoria dal lavoro) dopo il 31 dicembre 2022.
Per la parte in cui contempla le sole lavoratrici madri, la norma appare difforme rispetto alla ratio della citata direttiva Ue 2019/1158, recepita in Italia con il Dlgs n. 105/2022, che, estendendo anche ai padri tre mesi di astensione facoltativa non trasferibili alla madre, è finalizzata ad una maggiore e sostanziale condivisione dei compiti di cura.
Per quanto concerne le spese per la salute, viene ulteriormente finanziato il Fondo sanitario nazionale, per un importo di 2.150 milioni per l’anno 2023 (di cui 1.400 milioni destinati a sostenere l’aumento dei costi energetici), 2.300 milioni per l’anno 2024 e 2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025.
In materia di pensioni, viene consentito l’accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2023 il requisito contributivo di 41 anni congiuntamente a quello anagrafico di 62 anni, nel limite di importo della pensione pari a 5 volte il trattamento minimo per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti ordinari. E’ inoltre prevista la proroga di “opzione donna” sulla quale sono all’esame della Commissione di Merito alcuni emendamenti che ho segnalato ma che non so se verranno accolti. Risorse significative vengono destinate, anche per gli anni successivi al triennio di riferimento, al sostegno degli investimenti pubblici.
In particolare, l’articolo 68 destina 10 miliardi, distribuiti dal 2023 al 2027, per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per la realizzazione delle opere pubbliche avviate nel 2023, prevedendo inoltre, per il medesimo esercizio, la preassegnazione di somme in favore degli enti locali per la realizzazione delle opere incluse nel PNRR e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Sempre in favore degli enti locali sono riconosciuti contributi per la progettazione relativa ai progetti di messa in sicurezza del territorio e per i progetti inclusi nel PNRR.
Segnalo inoltre il rifinanziamento dei contratti di sviluppo gestiti da Invitalia (articolo 70) – che costituiscono, in alcuni casi, uno strumento attuativo di interventi inclusi nel PNRR – nonché il finanziamento di interventi riguardanti tratte stradali, tra cui alcuni riguardanti collegamenti transnazionali (Torino-Lione).
Risultano di particolare interesse per la Commissione gli interventi in materia di aiuti pubblici all’economia, tra cui:
• il finanziamento delle spese di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e della piattaforma incentivi.gov.it (articolo 71);
• l’aumento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI e la proroga di 12 mesi del suo regime speciale di operatività (art. 72), in coerenza con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l’economia europea nel contesto delle conseguenze della guerra della Russia contro l’Ucraina;
• le misure in favore del settore dell’autotrasporto, a fronte degli accresciuti costi del carburante, per le quali è richiamato il necessario rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
• le misure di sostegno al settore turistico (articoli da 102 a 106). Tra queste ultime segnalo in particolare l’articolo 103 in materia di recupero degli aiuti di stato Covid corrisposti in eccedenza dei massimali e contestuale riconoscimento di nuove misure di aiuto da destinare alle imprese tenute alla restituzione.
Risultano di interesse per la Commissione le misure in materia di mezzi di pagamento. In particolare, il comma 1 dell’articolo 69 prevede l’innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del tetto all’utilizzo del denaro contante. Ricordo in proposito che la limitazione all’utilizzo del contante rientra tra le misure adottate con il decreto legislativo. n. 231 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. La soglia di utilizzo del contante non è peraltro fissata in modo uniforme a livello europeo, bensì rimessa alla determinazione dei singoli stati membri.
Il comma 2 del medesimo articolo 69 limita ai pagamenti di importo superiore a 60 euro le sanzioni amministrative previste in caso di mancata accettazione dei pagamenti a mezzo di carta di pagamento da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi.
Per entrambe le misure descritte, che, favorendo l’uso del denaro contante, riducono la tracciabilità dei pagamenti, andrebbe verificata l’assenza di profili di incoerenza con l’obiettivo di contrasto all’evasione fiscale previsto nel PNRR.
In materia di finanza locale, risulta di particolare interesse della Commissione l’articolo 141 che rinvia ulteriormente l’avvio della riforma dei meccanismi di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario basati sui criteri del federalismo fiscale. Ricordo in proposito che tra gli obiettivi del PNRR è inclusa l’attuazione del federalismo fiscale regionale, da realizzare entro il primo quadrimestre dell’anno 2026.
Sono inoltre previsti procedimenti per la semplificazione delle procedure di adozione dei fabbisogni standard e per la determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a statuto ordinario.
Segnalo in ultimo, tra le disposizioni di particolare interesse della Commissione, l’articolo 126 che stanzia le risorse a favore del Commissario unico per realizzare gli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane.

Per quanto riguarda la Sezione II del disegno di legge di bilancio (richiamata dagli articoli da 155 a 173 dell’articolato), ricordo che essa contiene lo stato di previsione delle entrate e gli stati di previsione delle spese relative ai Ministeri con portafoglio, specificati poi nelle 16 tabelle consultabili. La tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è quella di maggiore interesse per le competenze della Commissione cui appartengo.
In particolare, interessa in primo luogo lo stanziamento relativo al Programma n. 1.3, in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee per il suo funzionamento, pari per il triennio 2023-2025, rispettivamente, a 1322,5 1.104,2 de 1.166,1 milioni.
Interessa inoltre in particolare la missione 3, “L’Italia in Europa e del mondo”, con uno stanziamento complessivo di competenza pari a 88,5 miliardi per il 2023, 35,0 miliardi per il 2024 e 34,1 miliardi per il 2025, pressoché interamente assorbito dal Programma 3.1 sulla “Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE”, mentre risorse residuali sono destinate al programma 3.2 “Politica economica e finanziaria in ambito internazionale” (0,8 miliardi nel 2023 e 0,6 miliardi sia nel 2024 che nel 2025).
Rientrano nel citato programma 3.1, “Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE”, due principali azioni:
• “Partecipazione al bilancio UE”, con una dotazione di circa 22,6 miliardi annui, che comprende i finanziamenti da versare al bilancio dell’Unione a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo e sull’IVA e di risorse proprie tradizionali (cfr. rispettivamente i capitoli 2751 e 2052);
• “Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale”, con una dotazione complessiva di 65,2 miliardi per il 2023, 11,7 miliardi per il 2024 e 10,7 miliardi per il 2025, in cui risulta ricompreso, in particolare, il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next generation EU Italia. Ricordo che si tratta di un fondo istituito nel 2021 con una dotazione triennale, di cui residua in bilancio l’ultimo esercizio, il 2023, con uno stanziamento pari a 56,3 miliardi, al fine di consentire l’erogazione di anticipazioni per la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR oggetto di finanziamenti a valere sul dispositivo europeo Recovery and resilience facility (RRF). Tra gli altri capitoli di spesa inclusi in tale azione ricordo il “Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali” (cap. 7493), con una dotazione di 8,1 miliardi annui per il biennio 2023-2024 e 6,2 miliardi per il 2025; il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, con una dotazione di 2,4 miliardi nel 2023, 2,6 miliardi nel 2024 e 3,6 miliardi nel 2025, inclusi i rifinanziamenti disposti dalla Sezione I del provvedimento, il Fondo per Eutalia s.r.l. relativo alle spese di valutazione e controllo connesse con la realizzazione del PNRR (cap. 2812), con una dotazione annua di 2,5 miliardi. Ricordo infine il Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012), il Fondo per il pagamento delle sanzioni derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia UE e il Fondo per i pagamenti anticipati dalla tesoreria e non riconosciuti a consuntivo dalla UE come aiuti relativi alla politica agricola comunitaria.
Ricordo in ultimo, come di interesse per la Commissione, la missione 20 “Sviluppo e riequilibrio territoriale” che si compone di un unico programma, “Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioeconomici territoriali”, e di un’unica azione “Politiche di coesione”, dotata per il 2023 di risorse in conto residui pari a 46,2 miliardi per il 2023, relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, cui si aggiungono le dotazioni di competenza relative al ciclo di programmazione 2021-2027 pari a 11,3 miliardi per il 2023, 13, 9 miliardi per il 2024 e 15,5 miliardi per il 2025, al netto della riduzione della dotazione operata dalla sezione II del bilancio, per un importo pari a 0,6 miliardi per il 2023, 0,4 miliardi per il 2024 e 2 miliardi per il 2025.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.